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Medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali 
e dipendenti hanno rinnovato 
convenzioni e contratto con il S.S.N.


Stetoscopio da una parte, mouse e computer dall’altra. Così si presenta il medico di famiglia delineato dalla nuova Convenzione dei 60 mila “generalisti” italiani siglata il 9 marzo scorso. Una firma, quella dei medici di medicina generale, che ha seguito di un solo giorno la pre-intesa raggiunta dai 150 mila “colleghi” ospedalieri per il rinnovo del Contratto. Due appuntamenti importanti  per il mondo sanitario che, tra un mazzo di mimose e il plauso dei più (non tutte le sigle sindacali hanno firmato convenzione e pre-intesa) ha visto consumarsi l’ennesimo “attacco” alla riforma del Ssn voluta fortemente da Rosy Bindi. 
Ad offuscare i giorni decisivi per Convenzione e Contratto ci ha pensato il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di alcuni medici universitari e rimettendo in discussione la data dell’opzione tra libera professione intra o extramuraria fissata al 14 marzo. E tra Ministro e Università è di nuovo “pericolo” di scontro.

Convenzione 
per i Medici di Medicina Generale

Maggiore assistenza territoriale, potenziamento del ruolo del distretto, formazione continua e un maggiore impulso alle forme associative dei professionisti in camice bianco. Sono queste alcune delle novità in arrivo per i circa 70.000 medici del territorio (medici di famiglia, guardie mediche e medici dei servizi di emergenza) contenute nella Convenzione firmata in via definitiva. 
Con un aumento del 10% della quota fissa e “incentivi” legati al raggiungimento di obiettivi di salute e razionalizzazione delle risorse, il nuovo Accordo porta in dote per i medici di base circa 1.000 miliardi in più.

In arrivo la ricetta via e-mail

Tra i punti qualificanti della Convenzione, una spinta all’utilizzo delle nuove tecnologie che permetteranno la gestione informatica della cartella clinica e il collegamento in rete con colleghi, Cup (Centri unificati di prenotazione) e farmacie.
Fino ad arrivare, con il riconoscimento della firma digitale on line, alla possibilità di trasmettere la ricetta per posta elettronica.
Il medico di base del 2000 parteciperà in prima persona alla programmazione e alla gestione dell'assistenza territoriale nel distretto (in coerenza con l’ultima riforma del Ssn). Previsti, poi, investimenti per migliorare l’organizzazione del lavoro, l’attività dello studio e le forme associative. In caso di “errore” nel prescrivere la ricetta, il medico sarà  sottoposto al giudizio di un’apposita commissione convocata dal manager della Asl che deciderà l’eventuale penalizzazione. (come, ad esempio, rimborsare di tasca propria il medicinale prescritto erroneamente a carico del Ssn)
I medici potranno esercitare la libera professione, ma non potranno erogare a pagamento ai propri assistiti prestazioni già previste dalla Convenzione.
I minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, potranno ancora scegliere tra medico di famiglia e pediatra.
Per quanto riguarda il cosiddetto “massimale”, ogni medico potrà continuare ad assistere non più di 1.500 pazienti. I medici che, in base ad una deroga, hanno fino a 1.800 assistiti dovranno rientrare gradualmente entro il margine che, in questo caso, è fissato a non più di 1.575 assistiti. Per ogni paziente “perso” avranno comunque diritto, per quattro anni, ad un indennizzo di 32.000 lire l'anno. 

Miglioramenti economici

La paga base di un medico di famiglia “medio” crescerà da 87 milioni a quasi 90 mentre per i massimalisti il tetto salirà da 129 a 133 milioni l’anno. 
A far lievitare lo stipendio, saranno i compensi legati alle numerose indennità previste dall’Accordo. 
L’uso del computer varrà 150 mila lire al mese, l’assistenza per ogni anziano ultra 75 enne frutterà 30 mila lire in più rispetto alla quota capitaria, 35 mila lire in più, invece, per ogni bambino tra i 6 e i 14 anni che, dopo l’entrata in vigore della nuova Convenzione, sceglierà di essere assistito dal medico di base. 
Ma i camici bianchi potranno “arrotondare” lo stipendio anche decidendo di lavorare in associazione usufruendo in tal caso di un incentivo che va dalle 5 alle 9 mila lire per assistito. 
Ulteriori “bonus” sono previsti per chi si collegherà in rete con altri medici (7 mila lire) e per chi impiegherà, nel proprio studio, personale infermieristico (6 mila lire l’anno per assistito) o di segreteria (5 mila lire l’anno).
 
 

Contratto 
per i Medici Dipendenti

Mentre i  medici di famiglia siglavano definitivamente le nuove regole e i rispettivi emolumenti, la trattativa per il rinnovo del Contratto dei 105 mila “cugini” ospedalieri compiva l’ennesimo e ultimo giro di boa. Anche in questo caso, però, l’intesa non ha ricevuto il placet di tutti gli ospedalieri (non hanno aderito alcune sigle sindacali che in totale rappresentano il 28% della categoria). Il Contratto è il primo dopo la riforma sanitaria e regola la delicata questione del nuovo regime di esclusività di lavoro dei medici. 
 Il 14 marzo per i medici dipendenti è la data della “scelta” se “giurare fedeltà” al Ssn ed esercitare la libera professione all’interno dell’Ospedale (intramoenia) o poter continuare a lavorare anche privatamente al di fuori delle strutture del Ssn (extramoenia). Nel primo caso, oltre ad un aumento dello stipendio vi è la possibilità di “fare carriera”, eventualità preclusa nel caso di opzione per la libera professione extramuraria. 

Stipendio più ricco del 30%

Oltre agli aumenti legati al recupero inflativo, il Contratto prevede nuove risorse finanziarie per il rapporto esclusivo di lavoro che saranno modulate in base all’anzianità di servizio. 
In media, la busta paga dei dirigenti medici e veterinari che decideranno di esercitare la libera professione all’interno della struttura sarà più ricca di 830 mila lire nette mensili. A questa cifra si aggiungeranno altre 350 mila lire circa legate alle altre voci per un totale di poco meno di un milione e duecentomila lire.L'indennità per l’esclusività di rapporto sarà retribuita in forma retroattiva a far data dal 1° gennaio 2000, sarà fisso e pensionabile per 13 mensilità 
I medici che sceglieranno di svolgere la libera professione fuori dal Servizio sanitario nazionale avranno, invece, una decurtazione dello stipendio, e dovranno restituire parte di quanto hanno già percepito a partire dal 1° luglio 1999. 
Il nuovo Contratto pone anche fine  all’annosa questione dell’equiparazione economica degli ex assistenti.
Per quanto riguarda la mobilità, è prevista la possibilità per i medici di chiedere lo spostamento in un’altra Asl, inviando semplicemente una domanda ed un curriculum.
Un comitato di garanti, composto da tre membri di cui uno sindacale, esprimerà un parere sui casi di licenziamento dei dirigenti medici. 
Tra le altre novità, l’istituzione di un fondo che servirà ad assicurare i medici per gli errori commessi durante il servizio e l’introduzione del ‘part time’ che riguarderà, però, soltanto le donne e per contingenti motivi  familiari.
Il Contratto, scaduto il 31 dicembre 1997, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2001 e costerà complessivamente a regime 2.200 miliardi.
 
 

Il Tar del Lazio 
sospende l’opzione degli universitari 

Nello stesso momento in cui Ministro e ospedalieri raggiungevano l’accordo per il rinnovo del Contratto, il Tar del Lazio accoglieva la richiesta di un gruppo di professori di alcune facoltà di medicina delle università italiane di sospendere la scelta per l’incompatibilità, fissata dal decreto legislativo al 14  marzo. 
Si è così riaperto il confronto tra Ministro della Sanità e professori universitari iniziato con il decreto legislativo che equipara universitari e ospedalieri (compresa l’opzione sulla libera professione intra o extramuraria).
La sospensiva del Tar del Lazio per gli universitari è stata accolta fino al 5 luglio, quando il Tar si pronuncerà sulla richiesta di remissione alla Corte Costituzionale di alcune norme contenute nei decreti 229 e 517, che regolano l’attività didattica e professionale dei professori universitari. 
 
 

I primi a firmare 
sono stati gli specialisti ambulatoriali

I medici specialisti delle strutture ambulatoriali del Ssn hanno completato il rinnovo della convenzione, compresa la parte normativa, il 2 marzo.
Il SUMAI, il sindacato che tradizionalmente rappresenta l’intera categoria dei medici specialisti ambulatoriali interni, ha sottoscritto un accordo di durata triennale dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
Di seguito i punti salienti della nuova Convenzione

Attribuzione dei turni disponibili
Abolizione delle norme che permettevano il passaggio nella specialistica ambulatoriale ai titolari di altre convenzioni o con rapporto di dipendenza, con salvaguardia delle posizioni già acquisite. 
Mantenimento dell’incremento orario “ad personam”.

Pensionamento
Al compimento del 65° anno di età con facoltà di un ulteriore biennio.
Al momento, con norma transitoria, si continuerà ad applicare il limite di età di 70 anni fino a quando non saranno definiti, presso le sedi di competenza, gli aspetti previdenziali.

Incarichi a tempo determinato
Il protocollo aggiuntivo disciplina gli incarichi a tempo determinato, con durata da 1 a 3 anni rinnovabili, con un compenso orario omnicomprensivo di lire 70 mila. 

Libera professione intramuraria
Consente allo specialista di poter effettuare attività libero professionale all’interno delle strutture delle Asl ove è titolare di incarico senza dover rinunciare alla libera professione nel proprio studio.

Parte economica
Il compenso si articola secondo quanto previsto dal decreto legislativo 229/99 in tre componenti:
A) quota fissa oraria:
compenso base, indennità di disponibilità e compenso aggiuntivo incrementati del 2,3% dal 01/01/1999 e dell’1,4% dal 01/01/2000 per gli specialisti disponibili ad attività distrettuale (ad esempio abbattimento delle liste di attesa)
B) quota variabile:
Partecipazione ai programmi regionali ed aziendali di attuazione delle linee guida di cui al piano sanitario nazionale 1999-2001
C) quota variabile:
Raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali ed aziendali ed il rispetto da parte dello specialista dei livelli di spesa programmati.
I compensi per i punti b) e c) sono definiti mediante accordo tra Regioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La spesa per il finanziamento di tale accordo deve rimanere entro il limite del 20% dell’ammontare annuo dei compensi.

Sommario n.3/2000


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