Medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali
e dipendenti hanno rinnovato
convenzioni e contratto con il S.S.N.
Stetoscopio da una parte, mouse e computer dall’altra.
Così si presenta il medico di famiglia delineato dalla nuova Convenzione
dei 60 mila “generalisti” italiani siglata il 9 marzo scorso. Una firma,
quella dei medici di medicina generale, che ha seguito di un solo giorno
la pre-intesa raggiunta dai 150 mila “colleghi” ospedalieri per il rinnovo
del Contratto. Due appuntamenti importanti per il mondo sanitario
che, tra un mazzo di mimose e il plauso dei più (non tutte le sigle
sindacali hanno firmato convenzione e pre-intesa) ha visto consumarsi l’ennesimo
“attacco” alla riforma del Ssn voluta fortemente da Rosy Bindi.
Ad offuscare i giorni decisivi per Convenzione e Contratto ci ha
pensato il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di alcuni medici universitari
e rimettendo in discussione la data dell’opzione tra libera professione
intra o extramuraria fissata al 14 marzo. E tra Ministro e Università
è di nuovo “pericolo” di scontro.
Convenzione
per i Medici di Medicina Generale
Maggiore assistenza territoriale, potenziamento del
ruolo del distretto, formazione continua e un maggiore impulso alle forme
associative dei professionisti in camice bianco. Sono queste alcune delle
novità in arrivo per i circa 70.000 medici del territorio (medici
di famiglia, guardie mediche e medici dei servizi di emergenza) contenute
nella Convenzione firmata in via definitiva.
Con un aumento del 10% della quota fissa e “incentivi” legati al raggiungimento
di obiettivi di salute e razionalizzazione delle risorse, il nuovo Accordo
porta in dote per i medici di base circa 1.000 miliardi in più.
In arrivo la ricetta via e-mail
Tra i punti qualificanti della Convenzione, una spinta
all’utilizzo delle nuove tecnologie che permetteranno la gestione informatica
della cartella clinica e il collegamento in rete con colleghi, Cup (Centri
unificati di prenotazione) e farmacie.
Fino ad arrivare, con il riconoscimento della firma digitale on line,
alla possibilità di trasmettere la ricetta per posta elettronica.
Il medico di base del 2000 parteciperà in prima persona alla
programmazione e alla gestione dell'assistenza territoriale nel distretto
(in coerenza con l’ultima riforma del Ssn). Previsti, poi, investimenti
per migliorare l’organizzazione del lavoro, l’attività dello studio
e le forme associative. In caso di “errore” nel prescrivere la ricetta,
il medico sarà sottoposto al giudizio di un’apposita commissione
convocata dal manager della Asl che deciderà l’eventuale penalizzazione.
(come, ad esempio, rimborsare di tasca propria il medicinale prescritto
erroneamente a carico del Ssn)
I medici potranno esercitare la libera professione, ma non potranno
erogare a pagamento ai propri assistiti prestazioni già previste
dalla Convenzione.
I minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, potranno ancora
scegliere tra medico di famiglia e pediatra.
Per quanto riguarda il cosiddetto “massimale”, ogni medico potrà
continuare ad assistere non più di 1.500 pazienti. I medici che,
in base ad una deroga, hanno fino a 1.800 assistiti dovranno rientrare
gradualmente entro il margine che, in questo caso, è fissato a non
più di 1.575 assistiti. Per ogni paziente “perso” avranno comunque
diritto, per quattro anni, ad un indennizzo di 32.000 lire l'anno.
Miglioramenti economici
La paga base di un medico di famiglia “medio” crescerà
da 87 milioni a quasi 90 mentre per i massimalisti il tetto salirà
da 129 a 133 milioni l’anno.
A far lievitare lo stipendio, saranno i compensi legati alle numerose
indennità previste dall’Accordo.
L’uso del computer varrà 150 mila lire al mese, l’assistenza
per ogni anziano ultra 75 enne frutterà 30 mila lire in più
rispetto alla quota capitaria, 35 mila lire in più, invece, per
ogni bambino tra i 6 e i 14 anni che, dopo l’entrata in vigore della nuova
Convenzione, sceglierà di essere assistito dal medico di base.
Ma i camici bianchi potranno “arrotondare” lo stipendio anche decidendo
di lavorare in associazione usufruendo in tal caso di un incentivo che
va dalle 5 alle 9 mila lire per assistito.
Ulteriori “bonus” sono previsti per chi si collegherà in rete
con altri medici (7 mila lire) e per chi impiegherà, nel proprio
studio, personale infermieristico (6 mila lire l’anno per assistito) o
di segreteria (5 mila lire l’anno).
Contratto
per i Medici Dipendenti
Mentre i medici di famiglia siglavano definitivamente
le nuove regole e i rispettivi emolumenti, la trattativa per il rinnovo
del Contratto dei 105 mila “cugini” ospedalieri compiva l’ennesimo e ultimo
giro di boa. Anche in questo caso, però, l’intesa non ha ricevuto
il placet di tutti gli ospedalieri (non hanno aderito alcune sigle sindacali
che in totale rappresentano il 28% della categoria). Il Contratto è
il primo dopo la riforma sanitaria e regola la delicata questione del nuovo
regime di esclusività di lavoro dei medici.
Il 14 marzo per i medici dipendenti è la data della “scelta”
se “giurare fedeltà” al Ssn ed esercitare la libera professione
all’interno dell’Ospedale (intramoenia) o poter continuare a lavorare anche
privatamente al di fuori delle strutture del Ssn (extramoenia). Nel primo
caso, oltre ad un aumento dello stipendio vi è la possibilità
di “fare carriera”, eventualità preclusa nel caso di opzione per
la libera professione extramuraria.
Stipendio più ricco del 30%
Oltre agli aumenti legati al recupero inflativo,
il Contratto prevede nuove risorse finanziarie per il rapporto esclusivo
di lavoro che saranno modulate in base all’anzianità di servizio.
In media, la busta paga dei dirigenti medici e veterinari che decideranno
di esercitare la libera professione all’interno della struttura sarà
più ricca di 830 mila lire nette mensili. A questa cifra si aggiungeranno
altre 350 mila lire circa legate alle altre voci per un totale di poco
meno di un milione e duecentomila lire.L'indennità per l’esclusività
di rapporto sarà retribuita in forma retroattiva a far data dal
1° gennaio 2000, sarà fisso e pensionabile per 13 mensilità
I medici che sceglieranno di svolgere la libera professione fuori dal
Servizio sanitario nazionale avranno, invece, una decurtazione dello stipendio,
e dovranno restituire parte di quanto hanno già percepito a partire
dal 1° luglio 1999.
Il nuovo Contratto pone anche fine all’annosa questione dell’equiparazione
economica degli ex assistenti.
Per quanto riguarda la mobilità, è prevista la possibilità
per i medici di chiedere lo spostamento in un’altra Asl, inviando semplicemente
una domanda ed un curriculum.
Un comitato di garanti, composto da tre membri di cui uno sindacale,
esprimerà un parere sui casi di licenziamento dei dirigenti medici.
Tra le altre novità, l’istituzione di un fondo che servirà
ad assicurare i medici per gli errori commessi durante il servizio e l’introduzione
del ‘part time’ che riguarderà, però, soltanto le donne e
per contingenti motivi familiari.
Il Contratto, scaduto il 31 dicembre 1997, resterà in vigore
fino al 31 dicembre 2001 e costerà complessivamente a regime 2.200
miliardi.
Il Tar del Lazio
sospende l’opzione degli universitari
Nello stesso momento in cui Ministro e ospedalieri
raggiungevano l’accordo per il rinnovo del Contratto, il Tar del Lazio
accoglieva la richiesta di un gruppo di professori di alcune facoltà
di medicina delle università italiane di sospendere la scelta per
l’incompatibilità, fissata dal decreto legislativo al 14 marzo.
Si è così riaperto il confronto tra Ministro della Sanità
e professori universitari iniziato con il decreto legislativo che equipara
universitari e ospedalieri (compresa l’opzione sulla libera professione
intra o extramuraria).
La sospensiva del Tar del Lazio per gli universitari è stata
accolta fino al 5 luglio, quando il Tar si pronuncerà sulla richiesta
di remissione alla Corte Costituzionale di alcune norme contenute nei decreti
229 e 517, che regolano l’attività didattica e professionale dei
professori universitari.
I primi a firmare
sono stati gli specialisti ambulatoriali
I medici specialisti delle strutture ambulatoriali
del Ssn hanno completato il rinnovo della convenzione, compresa la parte
normativa, il 2 marzo.
Il SUMAI, il sindacato che tradizionalmente rappresenta l’intera categoria
dei medici specialisti ambulatoriali interni, ha sottoscritto un accordo
di durata triennale dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
Di seguito i punti salienti della nuova Convenzione
Attribuzione dei turni disponibili
Abolizione delle norme che permettevano il passaggio nella specialistica
ambulatoriale ai titolari di altre convenzioni o con rapporto di dipendenza,
con salvaguardia delle posizioni già acquisite.
Mantenimento dell’incremento orario “ad personam”.
Pensionamento
Al compimento del 65° anno di età con facoltà di
un ulteriore biennio.
Al momento, con norma transitoria, si continuerà ad applicare
il limite di età di 70 anni fino a quando non saranno definiti,
presso le sedi di competenza, gli aspetti previdenziali.
Incarichi a tempo determinato
Il protocollo aggiuntivo disciplina gli incarichi a tempo determinato,
con durata da 1 a 3 anni rinnovabili, con un compenso orario omnicomprensivo
di lire 70 mila.
Libera professione intramuraria
Consente allo specialista di poter effettuare attività libero
professionale all’interno delle strutture delle Asl ove è titolare
di incarico senza dover rinunciare alla libera professione nel proprio
studio.
Parte economica
Il compenso si articola secondo quanto previsto dal decreto legislativo
229/99 in tre componenti:
A) quota fissa oraria:
compenso base, indennità di disponibilità e compenso
aggiuntivo incrementati del 2,3% dal 01/01/1999 e dell’1,4% dal 01/01/2000
per gli specialisti disponibili ad attività distrettuale (ad esempio
abbattimento delle liste di attesa)
B) quota variabile:
Partecipazione ai programmi regionali ed aziendali di attuazione delle
linee guida di cui al piano sanitario nazionale 1999-2001
C) quota variabile:
Raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali ed
aziendali ed il rispetto da parte dello specialista dei livelli di spesa
programmati.
I compensi per i punti b) e c) sono definiti mediante accordo tra Regioni
e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La spesa per il finanziamento di tale accordo deve rimanere entro il
limite del 20% dell’ammontare annuo dei compensi.
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