Logo Asmi
Testata Asmi

 
INERNET E SALUTE

APPENDICE

CARTA DELL’INFORMAZIONE IN SANITA’
CODICE COMPORTAMENTALE DEL MEDICO E DEL GIORNALISTA
ETICA - DEONTOLOGIA - BIOETICA DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA 
IN CAMPO BIOMEDICO

Premesso che il “codice di deontologia  medica” indica le norme comportamentali per chi esercita la professione medico-chirurgica e odontoiatrica e che la “carta dei doveri del giornalista” indica quelle per chi esercita la professione giornalistica, è dovere dei professionisti che, nell’esercizio delle rispettive professioni, portano a conoscenza della pubblica opinione, rivelando notizie ed esercitando il diritto di cronaca e di informazione, argomenti d’interesse medico, sanitario e scientifico in campo biomedico, conoscere preliminarmente i contenuti dei due Documenti e impegnarsi al rispetto di un “Codice  di deontologia per l’informazione in sanità”.

Per gli estensori il mancato rispetto può costituire violazione del Codice etico-deontologico del Professionista e può consentite l’apertura di Procedimento Disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza.
L’adozione di provvedimenti disciplinari a carico del Professionista, nel caso di accertata violazione, è di esclusiva competenza dell’Ordine di appartenenza al quale si suggerisce di sentire il parere dell’Ordine dell’altra Professione. 

Poiché si ritiene che sia compito delle Istituzioni il riconoscimento di validità e ogni connessa valutazione e applicazione di quanto indicato nell’articolato del "Codice", questa "Premessa" non deve essere considerata parte integrante della normativa e ogni singolo professionista è invitato al rispetto delle norme che seguono in quanto suggerite come principi di autoregolamentazione per l’individuale comportamento etico e deontologico.


PRESENTAZIONE

Elaborato da alcuni medici e giornalisti nell’ambito dell’attività della Commissione di bioetica dell’OrdineProvinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ed inviato nel luglio 1997 alla FNOMCeO ed al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.


Codice di deontologia del medico e del giornalista
per l’informazione sanitaria

(Stesura successiva alla riunione della Commissione Culturale 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dell’11 maggio 1998)
 
 

Titolo 1
Informazione sanitaria

Capo 1
I soggetti attivi dell’informazione
 
 

Art. 1

In ambito medico e scientifico-sanitario è prioritaria la valutazione dell’interesse generale per consentire la divulgazione di qualsiasi notizia ed informazione. 

Art. 2

Il medico ed il giornalista collaborano nel rispetto del diritto del cittadino alla tutela della propria dignità.

Art. 3

Nel rispetto di quanto previsto all’Art.1 la collaborazione tra medico e giornalista ha lo scopo della divulgazione delle notizie in modo comprensibile e senza commenti e valutazioni personali. Tale principio, inderogabile per le notizie con riferimenti e contenuti tecnico-scientifici, è da rispettare anche per fatti di cronaca con implicazioni di contenuto medico, sanitario, assistenziale.
 


Capo 2
Il medico e l’informazione
 
 

Art. 4

Nei rapporti con la stampa ed i mass media il medico è tenuto a considerare la diversità dell’informazione dovuta al paziente nel rapporto fiduciario da quella data all’esterno come notizia di cronaca o di informazione sanitaria.

Art. 5

In nessun caso, il medico è tenuto a divulgare o comunicare ad altri quanto appreso dal paziente senza il suo preventivo consenso e sempre nel rispetto delle normative vigenti sul segreto professionale e la tutela dei dati personali..

Art. 6

Il medico non può considerare la comunicazione al giornalista di informazioni relative ai propri pazienti come trasmissione di segreto professionale.

Art. 7

Il medico ha l’obbligo di informare il giornalista di ogni eventuale notizia non rispondente a verità o non completamente corretta ai fini di una quanto più tempestiva rettifica.
 


Capo 3
Il giornalista e l’informazione sanitaria
 
 

Art. 8

Il giornalista nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malati gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 9

Il giornalista deve assicurare che l’informazione scientifica in campo sanitario, sia quanto più corretta e completa e redatta in modo da non creare false aspettative nei malati e negli altri destinatari. 

Art. 10

E’ opportuno che il giornalista che tratti abitualmente notizie sanitarie per gli aspetti scientifici in campo biomedico e per quelli tecnici e bioetici acquisisca specifica competenza della materia, anche attraverso specifici percorsi formativi o con la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento finalizzati.

Art. 11

Il giornalista scientifico nel trattare notizie di carattere sanitario è tenuto ad usare un linguaggio semplice, generalmente comprensibile, affinché l’informazione sia accessibile al grosso pubblico.
 


Capo 4
Medico e giornalista per il cittadino
 
 

Art. 12

Il medico e il giornalista sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla legge sulla privacy in materia di dati sensibili.

Art. 13

Medico e giornalista devono collaborare affinché ogni informazione sanitaria sia inequivocabilmente distinta e priva di ogni possibile forma di pubblicità. In ogni caso l’informazione medica non può essere mai usata a copertura del messaggio pubblicitario.

Art. 14

Per la divulgazione di notizie sanitarie è opportuno che, in mancanza di una reciproca personale conoscenza, il medico ed il giornalista si qualifichino e collaborino a definire, nell’interesse dei destinatari, la rilevanza scientifica dei contenuti.

Art. 15

Il giornalista ed il medico che collaborano alla divulgazione di notizie sanitarie perseguono l’obiettivo della informazione alla pubblica opinione valutando esclusivamente l’importanza della notizia evitando qualsiasi forma di enfatizzazione.

Art. 16

Per le notizie scientifiche sono da evitare anticipazioni e illazioni sui risultati di ricerche e sperimentazioni non suffragate da attendibili pareri espressi da esperti della materia non coinvolti o partecipi.

Art. 17

Anche il volontario ritardo o l’omissione della tempestiva divulgazione di notizie sanitarie di generale interesse costituisce violazione del codice deontologico e la mancanza è più grave quando vi sia connivenza e concorso di più professionalità della ricerca e del giornalismo, per motivi aziendali, pubblicitari o comunque economici.

Art. 18

Qualora la violazione del Codice Deontologico sia motivata dall’intenzione di ottenere vantaggi, personali o per altri, la sanzione disciplinare non può essere minore della censura e comporta almeno il minimo della sospensione qualora sia perseguito un vantaggio economico.

Art.19

Il giornalista è comunque tenuto a dare notizia con uguale risalto a rettifiche su informazioni mediche sanitarie e scientifiche risultate errate o incomplete, precisando i motivi dell’errore e della loro incompletezza.
 


Titolo 2
Informazione e malattia
 

Capo 5
La tutela del malato
 
 

Art. 20

Nella divulgazione di fatti di cronaca con riferimento a lesioni personali, patologie o altre notizie relative alla salute di persone coinvolte, deve essere garantita la tutela della riservatezza e degli altri diritti individuali.

Art. 21

Il giornalista nel trattare informazione scientifica relativa a specifiche patologie, è tenuto ad assumere informazioni da fonti pubblicamente responsabili o da persone notoriamente riconosciute come esperte e competenti.

Art. 22

Nella divulgazione di notizie aventi per oggetto novità in campo diagnostico terapeutico, ancor più se rivolte a specifiche patologie, il giornalista segnala l’opportunità, per chi ne sia affetto o abbia timore di esserne, di un colloquio sull’argomento con il medico curante.

Art. 23

Al di fuori di un contesto informativo scientifico o della divulgazione di informazione relativi alla salute con intenti di educazione sanitaria, le “fonti” medico scientifiche sono citabili con l’indicazione delle qualifiche professionali che ne caratterizzano l’attendibilità e l’esperienza. 
 


Capo 6
Il diritto di cronaca
 
 

Art. 24

Il giornalista è il responsabile del contenuto degli articoli e dei servizi giornalistici di informazione medico-sanitaria. Nella diffusione a mezzo stampa gli deve essere riconosciuta la possibilità di suggerire la titolazione del pezzo.

Art. 25

Nel rispetto del diritto di cronaca è opportuno che la trattazione di argomenti sanitari di interesse scientifico sia curata da giornalisti con particolare competenza, per esperienza o formazione; i Direttori e gli Editori dovranno affidare l’approfondimento su argomenti di interesse medico, scientifico, sanitario, a giornalisti particolarmente qualificati.
 


Titolo 3
Informazione e progresso scientifico
 

Capo 7
La ricerca farmacologica
 
 

Art. 26

Notizie e informazioni connesse alla sperimentazione di nuovi farmaci, possono essere diffuse soltanto con citazione della fonte.

Art. 27

In nessun caso è consentita la pubblicazione che possa essere di pubblicità per farmaci in fase sperimentale.

Art. 28

Non è consentito ritardare la divulgazione di notizie relative a nuovi farmaci e a trattamenti farmacologici per consentire qualsiasi intervento ad aziende produttrici di medicinali che potrebbero averne interesse.
 


Capo 8
La ricerca clinica e in chirurgia
 
 

Art. 29

Il medico deve assicurare che i risultati di progressi in campo sanitario sono stati valutati e riconosciuti validi in appropriate e legittimate sedi scientifiche.

Art. 30

Nel fornire informazioni alla stampa il medico ricercatore e il medico sperimentatore collaborano con il giornalista affinché la notizia sia completata con indicazioni utili ad una valutazione della portata dei risultati per quanto attiene le possibilità percentuali di successo e i tempi necessari per un utilizzo di routine di quanto oggetto di ricerca e di sperimentazione.

Art. 31

Il medico che nell’esercizio della professione utilizzi presidi diagnostici e terapeutici di nuova conoscenza o, qualora autorizzato, ancora in fase di sperimentazione, deve evitare la divulgazione dei risultati ottenuti con riferimenti che possano portare ad identificare le persone coinvolte o che possano consentire un ritorno pubblicitario per la propria attività.
 


Capo 9
Il progresso tecnico strumentale 
e la sperimentazione animale
 
 

Art. 32

In caso di informazione sanitaria su ricerche e sperimentazioni per le quali vengono utilizzati animali di laboratorio, la notizia dovrà essere completata con elementi relativi alle specie e numero di animali utilizzati ed al rispetto della normativa vigente per la tutela dei loro diritti.
 


Titolo 4
I grandi temi della sanità
 

Capo 10
Il progresso scientifico in sanità
 
 

Art. 33

Il progresso tecnico-strumentale in sanità può essere oggetto di informazione precisandone le finalità e i limiti dell’applicazione sull’uomo, con possibili indicazioni sui limiti di garanzia e di certezza per quanto riguarda i tempi della sua realizzazione.

Art. 34

Per la divulgazione di notizie su temi di interesse medico scientifico con possibile valutazione bioetica (quali attualmente la procreazione assistita, l’accanimento terapeutico e l’eutanasia, lo studio del genoma e la manipolazione genetica l’eugenetica e la medicina predittiva, l’espianto e i trapianti d’organo, il consenso informato, ecc) il medico ricercatore collaborerà preferibilmente con i giornalisti scientifici.

Art. 35

Per la preparazione di articoli e servizi, anche radio televisivi, aventi per oggetto argomenti di sanità con contenuti e valutazioni di Bioetica il giornalista, anche scientifico, acquisisce informazioni da medici e altre “Fonti” di sicura attendibilità, di preferenza pubbliche.
 


Capo 11
Educazione sanitaria
 
 

Art. 36

Il medico ed il giornalista collaborano affinché l’informazione sanitaria permetta la distinzione tra notizia di cronaca e comunicazione di informazione utile per l’educazione alla salute nell’interesse del singolo e della collettività.

Art. 37

Nell’esporre argomenti relativi al progresso scientifico in sanità e alle possibilità di applicazione sull’uomo, il medico ed il giornalista scientifico, sono tenuti a considerare l’opportunità di completare l’informazione con dati relativi alla legislazione ed altre normative in materia onde contribuire al processo di educazione sanitaria della popolazione ed alla conoscenza dei diritti e doveri del singolo e della collettività.
 


Titolo 5
La politica sanitaria e l’economia
 

Capo 12
Sanità pubblica e sanità privata
 
 

Art. 38

E’ auspicabile che per le implicazioni politiche ed economiche dell’organizzazione del sistema sanitario in Italia e in considerazione dell’interesse dei cittadini ad una corretta costante completa e aggiornata informazione su tale materia, i Direttori responsabili di quotidiani, periodici, testate giornalistiche e radiotelevisive, diano spazio adeguato all’informazione sulla legislazione in materia di sanità pubblica e privata e sui provvedimenti e norme adottati dalle competenti Autorità ai vari livelli, Nazionale, Regionale e locale, nonché dalla Federazione Nazionale e dagli Ordini provinciali dei Medici.
 


Titolo 6
Informazione sanitaria e istituzioni
 

Capo 13
La sanità per il cittadino
 
 

Art. 39

Il giornalista si avvale della collaborazione degli U.P.R. previsti dalla “carta per i servizi sanitari pubblici”, ove insediati, per trattare notizie di cronaca relative alle prestazioni erogate ed alla funzionalità, qualità ed efficienza dei servizi secondo quanto previsto dalla citata “carta”.
 


Capo 14
L’uso dei mass media
 
 

Art. 40

Medici e giornalisti invitati a partecipare a manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative in campo scientifico sanitario accettano a titolo gratuito ed evitando pubblicità a proprio vantaggio.

Art. 41

Il medico che partecipi a pubblici dibattiti su argomenti inerenti la professione in generale e la propria specializzazione deve preliminarmente concordare gli argomenti su cui sarà chiamato a parlare ed i tempi a disposizione. Negli interventi sono da evitare citazioni di casi personali e riferimenti a propri assistiti e nell’esporre il proprio parere non sono consentite critiche e commenti nei confronti di colleghi assenti di diverse opinioni e, se presenti, soltanto se vi è possibilità di dibattito. Si suggerisce di evitare comportamenti critici nei confronti della categoria e della Professione.
Il giornalista, conduttore o moderatore, è tenuto a documentarsi sul tema e sugli argomenti che saranno trattati, e possibilmente, a concordare con i partecipanti prima dell’incontro la successione degli interventi e i contenuti di massima.
 


Capo 15
L’Ufficio Stampa in Sanità
 
 

Art. 42

I giornalisti che svolgono attività professionale per strutture sanitarie pubbliche e private, sia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che di ricerca o che a qualunque titolo siano interessate alla sanità ed al progresso in medicina, sono tenuti a collaborare con i colleghi al fine di garantire la massima imparzialità e completezza delle notizie di competenza per il proprio incarico.

Art. 43

Analogamente sono tenuti a collaborare con i colleghi ed i mezzi di informazione, al fine di garantire con completezza e imparzialità le notizie di propria competenza, gli addetti stampa e chi sia incaricato di organizzare uffici stampa in occasione di Congressi medico scientifici, Convegni su temi sanitari o sia comunque incaricato di preparare, per la loro diffusione, comunicati stampa e recensioni su argomenti di sanità.


TORNA A "INTERNET  E SALUTE"

TORNA ALLA HOME PAGE DELL'ASMI


TORNA ALLA HOME PAGE
DE "IL NUOVO MEDICO D'ITALIA"


Webmaster: B. J.