APPENDICE
CARTA DELL’INFORMAZIONE IN SANITA’
CODICE COMPORTAMENTALE DEL MEDICO E DEL GIORNALISTA
ETICA - DEONTOLOGIA - BIOETICA DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA
IN CAMPO BIOMEDICO
Premesso che il “codice di deontologia medica”
indica le norme comportamentali per chi esercita la professione medico-chirurgica
e odontoiatrica e che la “carta dei doveri del giornalista” indica
quelle per chi esercita la professione giornalistica, è dovere dei
professionisti che, nell’esercizio delle rispettive professioni, portano
a conoscenza della pubblica opinione, rivelando notizie ed esercitando
il diritto di cronaca e di informazione, argomenti d’interesse medico,
sanitario e scientifico in campo biomedico, conoscere preliminarmente i
contenuti dei due Documenti e impegnarsi al rispetto di un “Codice
di deontologia per l’informazione in sanità”.
Per gli estensori il mancato rispetto può costituire
violazione del Codice etico-deontologico del Professionista e può
consentite l’apertura di Procedimento Disciplinare da parte dell’Ordine
di appartenenza.
L’adozione di provvedimenti disciplinari a carico del
Professionista, nel caso di accertata violazione, è di esclusiva
competenza dell’Ordine di appartenenza al quale si suggerisce di sentire
il parere dell’Ordine dell’altra Professione.
Poiché si ritiene che sia compito delle Istituzioni
il riconoscimento di validità e ogni connessa valutazione e applicazione
di quanto indicato nell’articolato del "Codice", questa "Premessa" non
deve essere considerata parte integrante della normativa e ogni singolo
professionista è invitato al rispetto delle norme che seguono in
quanto suggerite come principi di autoregolamentazione per l’individuale
comportamento etico e deontologico.
PRESENTAZIONE
Elaborato da alcuni medici e giornalisti nell’ambito
dell’attività della Commissione di bioetica dell’OrdineProvinciale
di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ed inviato nel luglio
1997 alla FNOMCeO ed al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Codice di deontologia del medico
e del giornalista
per l’informazione sanitaria
(Stesura successiva alla riunione della Commissione
Culturale
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
dell’11 maggio 1998)
Titolo 1
Informazione sanitaria
Capo 1
I soggetti attivi dell’informazione
Art. 1
In ambito medico e scientifico-sanitario è prioritaria
la valutazione dell’interesse generale per consentire la divulgazione di
qualsiasi notizia ed informazione.
Art. 2
Il medico ed il giornalista collaborano nel rispetto del
diritto del cittadino alla tutela della propria dignità.
Art. 3
Nel rispetto di quanto previsto all’Art.1 la collaborazione
tra medico e giornalista ha lo scopo della divulgazione delle notizie in
modo comprensibile e senza commenti e valutazioni personali. Tale principio,
inderogabile per le notizie con riferimenti e contenuti tecnico-scientifici,
è da rispettare anche per fatti di cronaca con implicazioni di contenuto
medico, sanitario, assistenziale.
Capo 2
Il medico e l’informazione
Art. 4
Nei rapporti con la stampa ed i mass media il medico è
tenuto a considerare la diversità dell’informazione dovuta al paziente
nel rapporto fiduciario da quella data all’esterno come notizia di cronaca
o di informazione sanitaria.
Art. 5
In nessun caso, il medico è tenuto a divulgare o comunicare
ad altri quanto appreso dal paziente senza il suo preventivo consenso e
sempre nel rispetto delle normative vigenti sul segreto professionale e
la tutela dei dati personali..
Art. 6
Il medico non può considerare la comunicazione al
giornalista di informazioni relative ai propri pazienti come trasmissione
di segreto professionale.
Art. 7
Il medico ha l’obbligo di informare il giornalista di ogni
eventuale notizia non rispondente a verità o non completamente corretta
ai fini di una quanto più tempestiva rettifica.
Capo 3
Il giornalista e l’informazione
sanitaria
Art. 8
Il giornalista nel far riferimento allo stato di salute di
una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie
nei casi di malati gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati
analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è
ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione
e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste
una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 9
Il giornalista deve assicurare che l’informazione scientifica
in campo sanitario, sia quanto più corretta e completa e redatta
in modo da non creare false aspettative nei malati e negli altri destinatari.
Art. 10
E’ opportuno che il giornalista che tratti abitualmente notizie
sanitarie per gli aspetti scientifici in campo biomedico e per quelli tecnici
e bioetici acquisisca specifica competenza della materia, anche attraverso
specifici percorsi formativi o con la frequenza di corsi di formazione
e aggiornamento finalizzati.
Art. 11
Il giornalista scientifico nel trattare notizie di carattere
sanitario è tenuto ad usare un linguaggio semplice, generalmente
comprensibile, affinché l’informazione sia accessibile al grosso
pubblico.
Capo 4
Medico e giornalista per il
cittadino
Art. 12
Il medico e il giornalista sono tenuti al rispetto di quanto
previsto dalla legge sulla privacy in materia di dati sensibili.
Art. 13
Medico e giornalista devono collaborare affinché ogni
informazione sanitaria sia inequivocabilmente distinta e priva di ogni
possibile forma di pubblicità. In ogni caso l’informazione medica
non può essere mai usata a copertura del messaggio pubblicitario.
Art. 14
Per la divulgazione di notizie sanitarie è opportuno
che, in mancanza di una reciproca personale conoscenza, il medico ed il
giornalista si qualifichino e collaborino a definire, nell’interesse dei
destinatari, la rilevanza scientifica dei contenuti.
Art. 15
Il giornalista ed il medico che collaborano alla divulgazione
di notizie sanitarie perseguono l’obiettivo della informazione alla pubblica
opinione valutando esclusivamente l’importanza della notizia evitando qualsiasi
forma di enfatizzazione.
Art. 16
Per le notizie scientifiche sono da evitare anticipazioni
e illazioni sui risultati di ricerche e sperimentazioni non suffragate
da attendibili pareri espressi da esperti della materia non coinvolti o
partecipi.
Art. 17
Anche il volontario ritardo o l’omissione della tempestiva
divulgazione di notizie sanitarie di generale interesse costituisce violazione
del codice deontologico e la mancanza è più grave quando
vi sia connivenza e concorso di più professionalità della
ricerca e del giornalismo, per motivi aziendali, pubblicitari o comunque
economici.
Art. 18
Qualora la violazione del Codice Deontologico sia motivata
dall’intenzione di ottenere vantaggi, personali o per altri, la sanzione
disciplinare non può essere minore della censura e comporta almeno
il minimo della sospensione qualora sia perseguito un vantaggio economico.
Art.19
Il giornalista è comunque tenuto a dare notizia con
uguale risalto a rettifiche su informazioni mediche sanitarie e scientifiche
risultate errate o incomplete, precisando i motivi dell’errore e della
loro incompletezza.
Titolo 2
Informazione e malattia
Capo 5
La tutela del malato
Art. 20
Nella divulgazione di fatti di cronaca con riferimento a
lesioni personali, patologie o altre notizie relative alla salute di persone
coinvolte, deve essere garantita la tutela della riservatezza e degli altri
diritti individuali.
Art. 21
Il giornalista nel trattare informazione scientifica relativa
a specifiche patologie, è tenuto ad assumere informazioni da fonti
pubblicamente responsabili o da persone notoriamente riconosciute come
esperte e competenti.
Art. 22
Nella divulgazione di notizie aventi per oggetto novità
in campo diagnostico terapeutico, ancor più se rivolte a specifiche
patologie, il giornalista segnala l’opportunità, per chi ne sia
affetto o abbia timore di esserne, di un colloquio sull’argomento con il
medico curante.
Art. 23
Al di fuori di un contesto informativo scientifico o della
divulgazione di informazione relativi alla salute con intenti di educazione
sanitaria, le “fonti” medico scientifiche sono citabili con l’indicazione
delle qualifiche professionali che ne caratterizzano l’attendibilità
e l’esperienza.
Capo 6
Il diritto di cronaca
Art. 24
Il giornalista è il responsabile del contenuto degli
articoli e dei servizi giornalistici di informazione medico-sanitaria.
Nella diffusione a mezzo stampa gli deve essere riconosciuta la possibilità
di suggerire la titolazione del pezzo.
Art. 25
Nel rispetto del diritto di cronaca è opportuno che
la trattazione di argomenti sanitari di interesse scientifico sia curata
da giornalisti con particolare competenza, per esperienza o formazione;
i Direttori e gli Editori dovranno affidare l’approfondimento su argomenti
di interesse medico, scientifico, sanitario, a giornalisti particolarmente
qualificati.
Titolo 3
Informazione e progresso scientifico
Capo 7
La ricerca farmacologica
Art. 26
Notizie e informazioni connesse alla sperimentazione di nuovi
farmaci, possono essere diffuse soltanto con citazione della fonte.
Art. 27
In nessun caso è consentita la pubblicazione che possa
essere di pubblicità per farmaci in fase sperimentale.
Art. 28
Non è consentito ritardare la divulgazione di notizie
relative a nuovi farmaci e a trattamenti farmacologici per consentire qualsiasi
intervento ad aziende produttrici di medicinali che potrebbero averne interesse.
Capo 8
La ricerca clinica e in chirurgia
Art. 29
Il medico deve assicurare che i risultati di progressi in
campo sanitario sono stati valutati e riconosciuti validi in appropriate
e legittimate sedi scientifiche.
Art. 30
Nel fornire informazioni alla stampa il medico ricercatore
e il medico sperimentatore collaborano con il giornalista affinché
la notizia sia completata con indicazioni utili ad una valutazione della
portata dei risultati per quanto attiene le possibilità percentuali
di successo e i tempi necessari per un utilizzo di routine di quanto oggetto
di ricerca e di sperimentazione.
Art. 31
Il medico che nell’esercizio della professione utilizzi presidi
diagnostici e terapeutici di nuova conoscenza o, qualora autorizzato, ancora
in fase di sperimentazione, deve evitare la divulgazione dei risultati
ottenuti con riferimenti che possano portare ad identificare le persone
coinvolte o che possano consentire un ritorno pubblicitario per la propria
attività.
Capo 9
Il progresso tecnico strumentale
e la sperimentazione animale
Art. 32
In caso di informazione sanitaria su ricerche e sperimentazioni
per le quali vengono utilizzati animali di laboratorio, la notizia dovrà
essere completata con elementi relativi alle specie e numero di animali
utilizzati ed al rispetto della normativa vigente per la tutela dei loro
diritti.
Titolo 4
I grandi temi della sanità
Capo 10
Il progresso scientifico in
sanità
Art. 33
Il progresso tecnico-strumentale in sanità può
essere oggetto di informazione precisandone le finalità e i limiti
dell’applicazione sull’uomo, con possibili indicazioni sui limiti di garanzia
e di certezza per quanto riguarda i tempi della sua realizzazione.
Art. 34
Per la divulgazione di notizie su temi di interesse medico
scientifico con possibile valutazione bioetica (quali attualmente la procreazione
assistita, l’accanimento terapeutico e l’eutanasia, lo studio del genoma
e la manipolazione genetica l’eugenetica e la medicina predittiva, l’espianto
e i trapianti d’organo, il consenso informato, ecc) il medico ricercatore
collaborerà preferibilmente con i giornalisti scientifici.
Art. 35
Per la preparazione di articoli e servizi, anche radio televisivi,
aventi per oggetto argomenti di sanità con contenuti e valutazioni
di Bioetica il giornalista, anche scientifico, acquisisce informazioni
da medici e altre “Fonti” di sicura attendibilità, di preferenza
pubbliche.
Capo 11
Educazione sanitaria
Art. 36
Il medico ed il giornalista collaborano affinché l’informazione
sanitaria permetta la distinzione tra notizia di cronaca e comunicazione
di informazione utile per l’educazione alla salute nell’interesse del singolo
e della collettività.
Art. 37
Nell’esporre argomenti relativi al progresso scientifico
in sanità e alle possibilità di applicazione sull’uomo, il
medico ed il giornalista scientifico, sono tenuti a considerare l’opportunità
di completare l’informazione con dati relativi alla legislazione ed altre
normative in materia onde contribuire al processo di educazione sanitaria
della popolazione ed alla conoscenza dei diritti e doveri del singolo e
della collettività.
Titolo 5
La politica sanitaria e l’economia
Capo 12
Sanità pubblica e sanità
privata
Art. 38
E’ auspicabile che per le implicazioni politiche ed economiche
dell’organizzazione del sistema sanitario in Italia e in considerazione
dell’interesse dei cittadini ad una corretta costante completa e aggiornata
informazione su tale materia, i Direttori responsabili di quotidiani, periodici,
testate giornalistiche e radiotelevisive, diano spazio adeguato all’informazione
sulla legislazione in materia di sanità pubblica e privata e sui
provvedimenti e norme adottati dalle competenti Autorità ai vari
livelli, Nazionale, Regionale e locale, nonché dalla Federazione
Nazionale e dagli Ordini provinciali dei Medici.
Titolo 6
Informazione sanitaria e istituzioni
Capo 13
La sanità per il cittadino
Art. 39
Il giornalista si avvale della collaborazione degli U.P.R.
previsti dalla “carta per i servizi sanitari pubblici”, ove insediati,
per trattare notizie di cronaca relative alle prestazioni erogate ed alla
funzionalità, qualità ed efficienza dei servizi secondo quanto
previsto dalla citata “carta”.
Capo 14
L’uso dei mass media
Art. 40
Medici e giornalisti invitati a partecipare a manifestazioni
finalizzate alla raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative in
campo scientifico sanitario accettano a titolo gratuito ed evitando pubblicità
a proprio vantaggio.
Art. 41
Il medico che partecipi a pubblici dibattiti su argomenti
inerenti la professione in generale e la propria specializzazione deve
preliminarmente concordare gli argomenti su cui sarà chiamato a
parlare ed i tempi a disposizione. Negli interventi sono da evitare citazioni
di casi personali e riferimenti a propri assistiti e nell’esporre il proprio
parere non sono consentite critiche e commenti nei confronti di colleghi
assenti di diverse opinioni e, se presenti, soltanto se vi è possibilità
di dibattito. Si suggerisce di evitare comportamenti critici nei confronti
della categoria e della Professione.
Il giornalista, conduttore o moderatore, è tenuto
a documentarsi sul tema e sugli argomenti che saranno trattati, e possibilmente,
a concordare con i partecipanti prima dell’incontro la successione degli
interventi e i contenuti di massima.
Capo 15
L’Ufficio Stampa in Sanità
Art. 42
I giornalisti che svolgono attività professionale
per strutture sanitarie pubbliche e private, sia di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione che di ricerca o che a qualunque titolo siano interessate
alla sanità ed al progresso in medicina, sono tenuti a collaborare
con i colleghi al fine di garantire la massima imparzialità e completezza
delle notizie di competenza per il proprio incarico.
Art. 43
Analogamente sono tenuti a collaborare con i colleghi ed
i mezzi di informazione, al fine di garantire con completezza e imparzialità
le notizie di propria competenza, gli addetti stampa e chi sia incaricato
di organizzare uffici stampa in occasione di Congressi medico scientifici,
Convegni su temi sanitari o sia comunque incaricato di preparare, per la
loro diffusione, comunicati stampa e recensioni su argomenti di sanità. |