Il Nuovo Odontoiatra
Disciplina della professione
di odontoiatra
In data 1 febbraio è stata presentata alla
Presidenza della Camera dei Deputati la relazione della XII Commissione
permanente (Affari sociali) alla proposta di legge sulla “Disciplina della
professione di odontoiatra”.
On.le C’E’
Nella presentazione il relatore On. C’E’ così illustra i contenuti
dell’art. 3 per l’esercizio della professione .
“L’art. 3 consente l’esercizio della professione esclusivamente agli
iscritti all’albo professionale degli odontoiatri, istituito presso ciascun
ordine provinciale. L’iscrizione in un albo provinciale consente l’esercizio
della professione in tutto il territorio nazionale. Possono iscriversi
all’albo anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che esercitino
attività di odontoiatra in possesso di un diploma, certificato o
altro titolo, conseguito in uno Stato membro dell’Unione e compreso nell’elenco
allegato alla legge 409 del 1985. (omissis)
Con riferimento invece all’abilitazione professionale, bisogna considerare
le previsioni del successivo comma 4, lettera h), che consente l’iscrizione
anche ai laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo
corso di laurea prima del 28 gennaio 1980. Durante il passaggio al Senato
sono stati inseriti, tra i soggetti che possono iscriversi all’albo, anche
i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione
in campo odontoiatrico (lettera c). Con riferimento a questa disposizione,
la Commissione Affari Sociali ha ritenuto importante esplicare che la possibilità
di iscriversi è limitata però a coloro che sono in possesso
del relativo diploma di specializzazione al momento dell’entrata in vigore
della legge. Questo al fine di evitare che si possano in futuro verificare
dei contenziosi, in quanto, a causa della incertezza normativa e di sopravvenute
sentenze, alcuni corsi di specializzazione erano stati di fatto sospesi
e un’interpretazione estensiva della lettera c) potrebbe rimettere in moto
detti corsi e produrre nuovi specialisti. (omissis)
Infine le disposizioni di cui al comma 5, relative alla previsione
del doppio canale di iscrizione ai due albi, già modificate dal
Senato (commi 5 e 6 testo Senato), vengono in questa stesura modificate
chiarendo, senza dubbi di interpretazione, che i soggetti di cui alle lettere
b) e c), in virtù di un diritto acquisito, possano chiedere l’iscrizione,
in qualsiasi momento, alternativamente ad uno o l’altro albo, previa cancellazione
del precedente”.
FNOMCeO
In data 11 febbraio il Presidente della FNOMCeO ha inviato il testo
della proposta agli ordini provinciali sottolineando due aspetti di particolare
importanza connessi al testo dell’art. 3.
“Voglio sottolineare due aspetti che mi sembrano particolarmente importanti
relativi al nuovo testo: l’articolo 3 che prevede la possibilità
di iscrizione all’albo degli odontoiatri per i medici specialisti in campo
odontoiatrico alla data di entrata in vigore della presente legge.
Lo stesso nuovo testo dell’art. 3 prevede al comma 5 che i medici comunque
in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri
devono per poter esercitare l’odontoiatria, cancellarsi dall’albo dei medici
pur potendo chiedere in qualsiasi momento di essere reiscritti, previa
cancellazione dall’albo degli odontoiatri”.
Ordine di Pordenone
In data 16 marzo il Presidente dell’Ordine di Pordenone, dott. Silvano
Antonini-Canterin ha inviato alla FNOMCeO alcune osservazioni in merito
a quanto disposto dall’art. 3.
“La proposta di legge in oggetto ha trovato ampio e partecipe risalto
presso il Consiglio dell’Ordine di Pordenone.
Nella sostanza, il costringere i medici con doppia iscrizione a rinunciare
all’una o all’altra iscrizione all’albo viene rifiutata con le seguenti
osservazioni:
1. La Comunità europea si è sempre limitata solo a richiedere
la creazione (in Italia) della figura dell’odontoiatra, con apposito corso
di laurea e del relativo albo. E null’altro.
2. C’è stata la sentenza 100/89 della Corte Costituzionale intervenuta
al ripristino e alla conferma dei diritti acquisiti.
3. Si creerebbe una disparità di doveri e diritti fra i medici,
una parte dei quali si vedrebbe proibire il contemporaneo esercizio della
dentistica a fronte di altri medici che vedrebbero conservato il loro diritto
al contemporaneo espletamento della medicina generale e di altra branca
medica specializzata (es.: dermatologia, ORL, cardiologia, ecc...).
4. La maggioranza dei dentisti è iscritta all’Albo medici, mentre
solo una minoranza è iscritta all’albo odontoiatri con palese indicazione
della loro volontà e preferenza che verrebbero umiliate.
Periodicamente e ciclicamente, viene riproposta una norma lesiva dei
diritti acquisiti, che a mio avviso può essere giustificata con
la pletora medica, del buon senso e della vita professionale di tanti medici
dentisti che, fin qui e per decenni, hanno organizzato e strutturato la
loro vita professionale nel contemporaneo impegno di medico e di dentista.
Infine, è con amarezza ed incredulità che assistiamo al tentativo
di scempio dei diritti acquisiti che sono presupposto di ogni Stato di
diritti e condizione insopprimibile della corretta convivenza civile. Mentre
registriamo una certa disattenzione da parte di alcuni parlamentari, mi
auguro e chiedo che la nostra Federazione si faccia parte attiva nella
difesa dei nostri colleghi ingiustamente conculcati nei loro legittimi
diritti”.
ANDI
Dichiarazione del Presidente
Il testo ha definitivamente escluso il riconoscimento
dei laureati di Fiume ed ha stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione
all’Albo degli Odontoiatri per l’esercizio della professione.
I diritti acquisiti dei laureati in medicina vengono fatti salvi con
il riconoscimento della possibilità di re-iscrizione all’Albo dei
Medici, senza limitazioni temporali.Per tali motivi ritengo che questo
testo abbia sostanzialmente accolto le istanze che l’ANDI ha da tempo
rappresentato al Parlamento.
Del resto, lo Statuto dell’Associazione prevede che possono essere
soci effettivi della stessa solo coloro che esercitano in modo esclusivo
l’odontoiatria. |