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Il Nuovo Odontoiatra
 
 

Disciplina della professione 
di odontoiatra


In data 1 febbraio è stata presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati la relazione della XII Commissione permanente (Affari sociali) alla proposta di legge sulla “Disciplina della professione di odontoiatra”.

On.le C’E’
Nella presentazione il relatore On. C’E’ così illustra i contenuti dell’art. 3 per l’esercizio della professione .
“L’art. 3 consente l’esercizio della professione esclusivamente agli iscritti all’albo professionale degli odontoiatri, istituito presso ciascun ordine provinciale. L’iscrizione in un albo provinciale consente l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Possono iscriversi all’albo anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che esercitino attività di odontoiatra in possesso di un diploma, certificato o altro titolo, conseguito in uno Stato membro dell’Unione e compreso nell’elenco allegato alla legge 409 del 1985. (omissis)
Con riferimento invece all’abilitazione professionale, bisogna considerare le previsioni del successivo comma 4, lettera h), che consente l’iscrizione anche ai laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980. Durante il passaggio al Senato sono stati inseriti, tra i soggetti che possono iscriversi all’albo, anche i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico (lettera c). Con riferimento a questa disposizione, la Commissione Affari Sociali ha ritenuto importante esplicare che la possibilità di iscriversi è limitata però a coloro che sono in possesso del relativo diploma di specializzazione al momento dell’entrata in vigore della legge. Questo al fine di evitare che si possano in futuro verificare dei contenziosi, in quanto, a causa della incertezza normativa e di sopravvenute sentenze, alcuni corsi di specializzazione erano stati di fatto sospesi e un’interpretazione estensiva della lettera c) potrebbe rimettere in moto detti corsi e produrre nuovi specialisti. (omissis)
Infine le disposizioni di cui al comma 5, relative alla previsione del doppio canale di iscrizione ai due albi, già modificate dal Senato (commi 5 e 6 testo Senato), vengono in questa stesura modificate chiarendo, senza dubbi di interpretazione, che i soggetti di cui alle lettere b) e c), in virtù di un diritto acquisito, possano chiedere l’iscrizione, in qualsiasi momento, alternativamente ad uno o l’altro albo, previa cancellazione del precedente”.

FNOMCeO
In data 11 febbraio il Presidente della FNOMCeO ha inviato il testo della proposta agli ordini provinciali sottolineando due aspetti di particolare importanza connessi al testo dell’art. 3.
“Voglio sottolineare due aspetti che mi sembrano particolarmente importanti relativi al nuovo testo: l’articolo 3 che prevede la possibilità di iscrizione all’albo degli odontoiatri per i medici specialisti in campo odontoiatrico alla data di entrata in vigore della presente legge.
Lo stesso nuovo testo dell’art. 3 prevede al comma 5 che i medici comunque in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri devono per poter esercitare l’odontoiatria, cancellarsi dall’albo dei medici pur potendo chiedere in qualsiasi momento di essere reiscritti, previa cancellazione dall’albo degli odontoiatri”.

Ordine di Pordenone
In data 16 marzo il Presidente dell’Ordine di Pordenone, dott. Silvano Antonini-Canterin ha inviato alla FNOMCeO alcune osservazioni in merito a quanto disposto dall’art. 3.
“La proposta di legge in oggetto ha trovato ampio e partecipe risalto presso il Consiglio dell’Ordine di Pordenone. 
Nella sostanza, il costringere i medici con doppia iscrizione a rinunciare all’una o all’altra iscrizione all’albo viene rifiutata con le seguenti osservazioni:
1. La Comunità europea si è sempre limitata solo a richiedere la creazione (in Italia) della figura dell’odontoiatra, con apposito corso di laurea e del relativo albo. E null’altro.
2. C’è stata la sentenza 100/89 della Corte Costituzionale intervenuta al ripristino e alla conferma dei diritti acquisiti.
3. Si creerebbe una disparità di doveri e diritti fra i medici, una parte dei quali si vedrebbe proibire il contemporaneo esercizio della dentistica a fronte di altri medici che vedrebbero conservato il loro diritto al contemporaneo espletamento della medicina generale e di altra branca medica specializzata (es.: dermatologia, ORL, cardiologia, ecc...).
4. La maggioranza dei dentisti è iscritta all’Albo medici, mentre solo una minoranza è iscritta all’albo odontoiatri con palese indicazione della loro volontà e preferenza che verrebbero umiliate.
Periodicamente e ciclicamente, viene riproposta una norma lesiva dei diritti acquisiti, che a mio avviso può essere giustificata con la pletora medica, del buon senso e della vita professionale di tanti medici dentisti che, fin qui e per decenni, hanno organizzato e strutturato la loro vita professionale nel contemporaneo impegno di medico e di dentista. Infine, è con amarezza ed incredulità che assistiamo al tentativo di scempio dei diritti acquisiti che sono presupposto di ogni Stato di diritti e condizione insopprimibile della corretta convivenza civile. Mentre registriamo una certa disattenzione da parte di alcuni parlamentari, mi auguro e chiedo che la nostra Federazione si faccia parte attiva nella difesa dei nostri colleghi ingiustamente conculcati nei loro legittimi diritti”.
 


ANDI 
Dichiarazione del Presidente

Il testo ha definitivamente escluso il riconoscimento dei laureati di Fiume ed ha stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri per l’esercizio della professione.
I diritti acquisiti dei laureati in medicina vengono fatti salvi con il riconoscimento della possibilità di re-iscrizione all’Albo dei Medici, senza limitazioni temporali.Per tali motivi ritengo che questo testo abbia sostanzialmente accolto le istanze che l’ANDI  ha da tempo rappresentato al Parlamento.
Del resto, lo Statuto dell’Associazione prevede che possono essere soci effettivi della stessa solo coloro che esercitano in modo esclusivo l’odontoiatria.

 

Sommario n.3/2000


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