Una Legge per l'Erboristeria



In Italia ci sono circa 4.300 negozi di erboristeria che vendono piante medicinali, aromatiche e da profumo. In questi esercizi oggi possono essere preparati prodotti a base di erbe dotate di importanti effetti farmacologici, al di fuori di qualsiasi controllo preventivo, esercitato dal Ministero della Sanità, sulla qualità, sicurezza ed efficacia.
Gli stessi prodotti vengono poi venduti da personale privo delle qualifiche professionali adeguate ad associare il prodotto giusto in riferimento al tipo ed alle caratteristiche della sintomatologia dichiarata ed alle specifiche condizioni del consumatore. Queste considerazioni conducono all’esigenza di una regolamentazione del settore, al fine di tutelare la salute dei consumatori.
La legge sulla regolamentazione del Settore Erboristico, già approvata dalla Camera ed ora passata all’esame del Senato, non presenta secondo la medicina ufficiale sufficienti elementi di chiarezza. Ad esempio nella prima stesura sarebbero contenuti una serie di pericoli connessi con la vendita nelle erboristerie di prodotti a base di erbe medicinali che in qualche modo possono vantare effetti terapeutici. Infatti nella legge non è espressa quella doverosa distinzione tra erboristeria e fitoterapia.
Per suggerire alcune modifiche al testo di legge, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha organizzato il seminario Erbe e salute: una legge per il 2000, in collaborazione con l’Agenzia di informazione scientifica Adnkronos Salute. Ai lavori, presso il Collegio Capranica a Roma, hanno partecipato medici, farmacisti e farmacologi, alla presenza del Sottosegretario alla Sanità Antonino Mangiacavallo e di numerosi parlamentari medici, giornalisti scientifici e rappresentanti di associazioni di categoria.
Il dibattito, moderato dal Direttore di Adnkronos salute Luciano Lombardi, è stato introdotto dagli interventi di Aldo Pagni (Presidente FNOMCeO), Giacomo Leopardi (Presidente FOFI), Giorgio Siri (Presidente Federfarma), Nello Martini (Direttore Generale Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza),Vincenzo Cuomo (Presidente Soc. Italiana Farmacologia), Daniela Giachetti (Presidente Soc. Italiana Fitoterapia). 
Dalle opinioni espresse sembra prevalere che il progetto di legge di regolamentazione del settore erboristico già approvato dalla Camera dei Deputati, ed approdato in Senato per la definitiva approvazione, possa ancora ingenerare confusione e potenziali rischi per la salute dei consumatori.
Infatti, pur definendo l’art. 1 il prodotto erboristico come privo di attività terapeutica, potere nutrizionale e proprietà cosmetiche, gli attribuisce effetti rivolti a stimolare le naturali difese dell’organismo (compito dei farmaci immunomodulatori), lo definisce principio attivo (cioè dotato di attività farmacologica) e prevede la possibilità di vendere in erboristeria piante medicinali dotate di documentato effetto farmacologico tant’è che alcune risultano registrate come specialità medicinali.
In più, il necessario profilo di qualità (controlli sulle materie prime per la presenza di inquinanti, radioattività, sostanze tossiche, ecc.) e sicurezza farmacotossicologica, che devono avere tutti i prodotti destinati ad essere somministrati nell’uomo, non è compatibile con la produzione artigianale in laboratori annessi ai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico come previsto dall’art. 6 del progetto di legge inviato al Senato per l’approvazione.

PROPOSTE 
di modifica del Progetto di legge su “riordino del settore erboristico” 
al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori

-Sulla confezione dei prodotti erboristici deve essere riportato che trattasi di prodotto erboristico per il quale non esiste documentazione di alcuna attività terapeutica. Non possono essere riportate in etichetta, o su altra documentazione associata al prodotto, scritte che inducono a ritenere che possa essere fatto un uso medicinale.
-Per prodotto erboristico deve intendersi solo la pianta o le parti di pianta fresca o essiccata. Non rientra tra i prodotti erboristici qualsivoglia preparazione ottenuta da piante mediante l’applicazione di procedimenti di frazionamento e concentrazione (estratti, tinture, oli essenziali, ecc...).
-I prodotti erboristici devono essere confezionati da produttori qualificati, certificati dal Ministero della Sanità; gli impianti di fabbricazione devono essere soggetti ad ispezione ministeriale.
-Una Commissione di esperti insediata ad hoc presso il Ministero della Sanità deve stabilire quali miscele di piante possono essere definite prodotti erboristici.
-I prodotti erboristici non possono essere miscelati con sostanze di sintesi, ancorché di libera vendita, come vitamine, ecc...

Sommario n.1/2000


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