Una Legge per l'Erboristeria
In Italia ci sono circa 4.300 negozi di erboristeria
che vendono piante medicinali, aromatiche e da profumo. In questi esercizi
oggi possono essere preparati prodotti a base di erbe dotate di importanti
effetti farmacologici, al di fuori di qualsiasi controllo preventivo, esercitato
dal Ministero della Sanità, sulla qualità, sicurezza ed efficacia.
Gli stessi prodotti vengono poi venduti da personale privo delle qualifiche
professionali adeguate ad associare il prodotto giusto in riferimento al
tipo ed alle caratteristiche della sintomatologia dichiarata ed alle specifiche
condizioni del consumatore. Queste considerazioni conducono all’esigenza
di una regolamentazione del settore, al fine di tutelare la salute dei
consumatori.
La legge sulla regolamentazione del Settore Erboristico, già
approvata dalla Camera ed ora passata all’esame del Senato, non presenta
secondo la medicina ufficiale sufficienti elementi di chiarezza. Ad esempio
nella prima stesura sarebbero contenuti una serie di pericoli connessi
con la vendita nelle erboristerie di prodotti a base di erbe medicinali
che in qualche modo possono vantare effetti terapeutici. Infatti nella
legge non è espressa quella doverosa distinzione tra erboristeria
e fitoterapia.
Per suggerire alcune modifiche al testo di legge, la Federazione degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha organizzato
il seminario Erbe e salute: una legge per il 2000, in collaborazione con
l’Agenzia di informazione scientifica Adnkronos Salute. Ai lavori, presso
il Collegio Capranica a Roma, hanno partecipato medici, farmacisti e farmacologi,
alla presenza del Sottosegretario alla Sanità Antonino Mangiacavallo
e di numerosi parlamentari medici, giornalisti scientifici e rappresentanti
di associazioni di categoria.
Il dibattito, moderato dal Direttore di Adnkronos salute Luciano Lombardi,
è stato introdotto dagli interventi di Aldo Pagni (Presidente FNOMCeO),
Giacomo Leopardi (Presidente FOFI), Giorgio Siri (Presidente Federfarma),
Nello Martini (Direttore Generale Dipartimento Valutazione Medicinali e
Farmacovigilanza),Vincenzo Cuomo (Presidente Soc. Italiana Farmacologia),
Daniela Giachetti (Presidente Soc. Italiana Fitoterapia).
Dalle opinioni espresse sembra prevalere che il progetto di legge di
regolamentazione del settore erboristico già approvato dalla Camera
dei Deputati, ed approdato in Senato per la definitiva approvazione, possa
ancora ingenerare confusione e potenziali rischi per la salute dei consumatori.
Infatti, pur definendo l’art. 1 il prodotto erboristico come privo
di attività terapeutica, potere nutrizionale e proprietà
cosmetiche, gli attribuisce effetti rivolti a stimolare le naturali difese
dell’organismo (compito dei farmaci immunomodulatori), lo definisce principio
attivo (cioè dotato di attività farmacologica) e prevede
la possibilità di vendere in erboristeria piante medicinali dotate
di documentato effetto farmacologico tant’è che alcune risultano
registrate come specialità medicinali.
In più, il necessario profilo di qualità (controlli sulle
materie prime per la presenza di inquinanti, radioattività, sostanze
tossiche, ecc.) e sicurezza farmacotossicologica, che devono avere tutti
i prodotti destinati ad essere somministrati nell’uomo, non è compatibile
con la produzione artigianale in laboratori annessi ai locali nei quali
si effettua la vendita al pubblico come previsto dall’art. 6 del progetto
di legge inviato al Senato per l’approvazione.
PROPOSTE
di modifica del Progetto di legge su “riordino del
settore erboristico”
al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori
-Sulla confezione dei prodotti erboristici deve essere
riportato che trattasi di prodotto erboristico per il quale non esiste
documentazione di alcuna attività terapeutica. Non possono essere
riportate in etichetta, o su altra documentazione associata al prodotto,
scritte che inducono a ritenere che possa essere fatto un uso medicinale.
-Per prodotto erboristico deve intendersi solo la pianta o le parti
di pianta fresca o essiccata. Non rientra tra i prodotti erboristici qualsivoglia
preparazione ottenuta da piante mediante l’applicazione di procedimenti
di frazionamento e concentrazione (estratti, tinture, oli essenziali, ecc...).
-I prodotti erboristici devono essere confezionati da produttori qualificati,
certificati dal Ministero della Sanità; gli impianti di fabbricazione
devono essere soggetti ad ispezione ministeriale.
-Una Commissione di esperti insediata ad hoc presso il Ministero della
Sanità deve stabilire quali miscele di piante possono essere definite
prodotti erboristici.
-I prodotti erboristici non possono essere miscelati con sostanze di
sintesi, ancorché di libera vendita, come vitamine, ecc... |